|
Di seguito segnaliamo
alcuni articoli del Codice della Strada che riguardano l'uso della bici, è ovvio
che solo la lettura completa della norma (facilmente
reperibile in rete) è esaustiva di tutti i doveri e diritti del ciclista.
Art 41 - Segnali
luminosi
6. Le luci delle lanterne semaforiche per
velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono
rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al
comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha
l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che
verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli
che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
Art.50
definizione di velocipede
I velocipedi sono i veicoli con due ruote
o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul
veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette
di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, i 3 metri di
lunghezza e i 2,20 metri di altezza.
Art.68 caratteristiche
costruttive, funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di
pneumatici, nonché: a) per la frenatura, di un dispositivo indipendente per
ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b)
per le segnalazioni acustiche, di un campanello; c) per le segnalazioni visive,
anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di
catadiottri rossi; inoltre sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli
ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art.152, comma
1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le
caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei
velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone
oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino con
idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a €
81,90.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a €
137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di
equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove sia richiesta
l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55.
Art.182 circolazione dei
velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica
fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e,
comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia
minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di
vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da latri veicoli.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che lo stesso non
sia appositamente costruito e attrezzato. E’ consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età opportunamente
assicurato con le attrezzature, di cui all’art.68 comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest’ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci annidi età.
8. Per il trasporto di oggetti ed animali si applica l’art.170 (trasporto di
persone, animali, oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite
nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai
centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora
prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle
gallerie hanno l'obbligo di indossare il
giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter
dell'articolo 162.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90. La
sanzione è da € 33,60 a € 137,55, quando si tratt di velocipedi di cui al comma
6.
Art. 164 sistemazione del carico sui
veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere
sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non
diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di
riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non
può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere
longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili,
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti
dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1,
possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del
veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza
dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi
simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in
parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della
strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante
uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato
e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a
motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida,
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per
la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il
carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della
restituzione sono fissate dal regolamento.
Art.170
(estratto, comma 5)
OMISSIS
5. Sui veicoli di cui al comma 1 (motocicli e ciclomotori a due ruote) è vietato
trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla
sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di
animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Regolamento
Art. 377. - Circolazione dei velocipedi (art. 182 C.s.).
1. I
ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare
improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o
pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso
e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad
attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la
manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono
effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di
giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con
le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da
non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e
la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono
rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto
di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa,
fino ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica
della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio
stesso.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite
all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di
comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a
traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad
effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di
direzione.
|